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Statuto
Art. 1 – Denominazione e sede
È costituita una fondazione della comunità locale sotto la denominazione “FONDAZIONE TERRA D’ACQUA O.N.L.U.S.” La Fondazione si impegna, fino a quando le sarà riconosciuta la relativa qualifica di O.N.L.U.S., ad utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o l’acronimo O.N.L.U.S. o ONLUS.
Il riconoscimento della personalità giuridica avrà luogo in base alle procedure disciplinate dal D.P.R. n. 361/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Fondazione ha sede in San Donà di Piave (VE), via 13 Martiri, n. 88.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative nell’ambito del territorio della regione del Veneto, senza necessità di modifica dello statuto.
Art. 2 – Scopo
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e di sviluppo delle risorse umane nei comuni di: Cavallino-Treporti, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Marcon, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Quarto d’Altino, San Donà di Piave, Torre di Mosto. Le finalità statutarie della Fondazione si esauriscono nell’ambito della regione del Veneto. Lo svolgimento di attività sprovviste del carattere solidaristico è consentito nei limiti previsti dal D. Lgs. n. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni. al fine di conservare la qualificazione di O.N.L.U.S...
La Fondazione opera principalmente finanziando progetti ed iniziative, in particolare nei settori di cui alla lettera a) del comma successivo, con specifico riferimento alle attività di beneficenza come individuate all’art., 30 comma 4, del D. L. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009 che ha introdotto il comma 2 bis all’art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997, concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale della Fondazione o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 460/1997, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
La Fondazione si propone di svolgere attività di beneficenza come sopra definita e di pubblica utilità ed in particolare di:
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promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata al sostegno e allo sviluppo delle risorse umane e al finanziamento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, formazione e cultura, sport dilettantistico, promozione e valorizzazione di beni culturali e delle cose di interesse artistico e storico, valorizzazione della natura, del paesaggio e dell’ambiente, promozione della ricerca scientifica altre attività volte a migliorare la qualità della vita della comunità locale;
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promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire, insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per il medesimo scopo, a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità;
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collaborare con altri enti pubblici o privati impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti operanti nel territorio di riferimento;
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promuovere e sostenere iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di dotazione destinati ai medesimi fini statutari, anche relativamente a specifiche aree geografiche o particolari settori di intervento;
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promuovere ed attuare ogni forma di utile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità locale di riferimento;
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assistere coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli, di carattere culturale, amministrativo, legale e fiscale, alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire, al proprio interno, fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle finalità statutarie.
La Fondazione potrà svolgere tutte le attività direttamente connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto di esso integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge e con apposita e separata gestione contabile.
L’erogazione delle somme avverrà con delibera del Consiglio di Amministrazione che annualmente o con diversa periodicità sceglierà uno o più settori individuando i progetti o gli interventi da finanziare o cofinanziare in base a bandi pubblici o su selezione del medesimo Consiglio di Amministrazione.
Art. 3 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione così come descritto nell’atto costitutivo della Fondazione stessa.
Tale patrimonio potrà venire alimentato con donazioni e mobiliari e immobiliari, liberalità, legati ed erogazioni, dei fondatori e promotori e di quanti, sostenitori e donatori, apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento. Tali donazioni, lasciti, legati ed oblazioni, mobiliari ed immobiliari, potranno anche essere costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori.
Nel caso in cui la donazione o legato od oblazione o erogazione sia destinata a specifiche finalità o aree geografiche, le relative rendite dovranno avere la destinazione indicata purché nell’ambito degli scopi della Fondazione.
La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.
È fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.
Art. 4 – Entrate
Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
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dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 3;
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di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
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delle entrate derivanti da eventuali attività connesse, accessorie o strumentali agli scopi della Fondazione
Art. 5 – Organi della Fondazione
Organi della Fondazione sono:
– il Presidente;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Comitato di Nomina;
– l’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori;
– l’Assemblea dei Donatori;
– l’Organo di controllo.
Art. 6 – Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori speciali determinandone le attribuzioni.
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nella seduta di insediamento.
Il Presidente:
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convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
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cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni, i soggetti pubblici e/o privati;
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firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutte le operazioni che vengono deliberate, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
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adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile dello stesso.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri anche un Vice Presidente con funzioni vicarie del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
Art. 7 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di quattro ad un massimo di undici membri, nominati, per la prima volta dal Comitato Promotore, e, per le nomine successive, da un Comitato di Nomina composti da un massimo di venticinque membri individuati tra cittadini, scelti anche tra i soggetti donatori e/o sostenitori di cui al successivo art. 12 particolarmente rappresentativi della comunità di riferimento e/o di una sua parte. I criteri per la composizione del Comitato di Nomina sono definiti dal Consiglio di Amministrazione entro dodici mesi dal suo insediamento.
Il funzionamento del Comitato di Nomina è definito da un regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non vi abbia provveduto, dal Comitato stesso. Il Comitato di Nomina è convocato dal Presidente della Fondazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio.
I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.
Nel caso di dimissioni o decadenza o cessazione per altri motivi di un consigliere di amministrazione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione. I membri cooptati durano in carica fino a scadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione.
Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.
Art. 8 Decadenza ed Esclusione
I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze ingiustificate.
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
– il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
– l’avere compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della fondazione;
– l’avere subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
– l’essere nelle condizioni previste dall’art. 2382 C.C..
L’esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Comitato di Nomina previsto dall’art.7 del presente statuto.
Art. 9 – Poteri
Al Consiglio di Amministrazione spetta l’ordinaria e la straordinaria amministrazione e inoltre il potere di:
a) eleggere il Presidente e nominare i membri del Comitato Esecutivo;
b) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di altri comitati consultivi composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione, che siano di ausilio alla fondazione nelle attività di erogazione, di raccolta fondi, di comunicazione e di gestione;
c) deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;
d) deliberare eventuali modifiche dello statuto su proposta del Comitato Esecutivo;
e) approvare entro il mese di gennaio di ciascun anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo;
f) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni e sulla raccolta della Fondazione in conformità ai criteri indicati agli artt. 2 e 3 del presente Statuto;
g) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
h) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione;
i) approvare eventuali regolamenti interni;
j) nominare il Segretario Generale della Fondazione;
k) conferire deleghe su materie particolari;
l) deliberare in caso di estinzione della Fondazione sulla devoluzione del patrimonio;
m) stabilire i criteri per la composizione del Comitato di Nomina ai sensi del precedente art. 7) e definire il funzionamento del Comitato stesso approvando il relativo regolamento.
Art. 10 – Adunanze
Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito ai membri del Consiglio, a mezzo posta elettronica, lettera raccomandata, o telefax, da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell’adunanza o in casi di urgenza mediante posta elettronica, telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per le modifiche dello statuto, gli atti di amministrazione straordinaria del patrimonio e la proposta di estinzione dell’ente occorre il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri di amministrazione.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
Art. 11 – Comitato Esecutivo
Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo, istituito per ragioni organizzative ed operative e che non costituisce autonomo organo della Fondazione distinto dal Consiglio di Amministrazione, è costituito dal Presidente e da quattro membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
Il Comitato Esecutivo si occupa della ordinaria amministrazione su delega del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Esecutivo provvederà all’investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni patrimoniali di cui la Fondazione dispone, anche mediante l’esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche, nell’ambito delle deleghe e direttive del Consiglio di Amministrazione. Le adunanze del Comitato esecutivo sono convocate dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi ai membri dello stesso almeno tre giorni prima della adunanza mediante posta elettronica, lettera raccomandata, o telefax e nei casi di urgenza almeno un giorno prima mediante posta elettronica, telegramma o telefax.
Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Le adunanze del Comitato Esecutivo possono essere tenute anche in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
Art. 12 – L’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori
L’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori è composta, qualora i Fondatori e Sostenitori siano complessivamente almeno due, dai soggetti che hanno costituito la Fondazione e dai soggetti cui sia successivamente riconosciuta la qualifica di “Sostenitore” in base alle disposizioni del presente articolo. Ogni Sostenitore si impegna a costituire per quote annuali, entro dieci anni dalla costituzione della Fondazione, un fondo patrimoniale senza vincoli di destinazione del valore minimo di 10.000,00.= (diecimila/00) euro.
I Sostenitori che entro il suddetto termine non costituiscono il fondo patrimoniale nella misura indicata, cessano dalla qualifica di Sostenitori ed assumono quella di Donatori. Le somme già versate dal Sostenitore cessato verranno utilizzate dal Consiglio di Amministrazione per costituire un fondo a nome del Donatore stesso le cui finalità verranno da lui indicate e che dovranno comunque essere compatibili con lo statuto della Fondazione.
La qualifica di “Sostenitore” può essere attribuita dal Consiglio di Amministrazione anche ai soggetti che contribuiscono, con dazioni non periodiche, alla realizzazione degli scopi della Fondazione in misura superiore all’importo fissato dal Consiglio stesso.
Possono partecipare all’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori, in qualità di uditori, anche rappresentanti delle istituzioni politiche, religiose, sociali e culturali operanti nel territorio di riferimento della Fondazione, individuati dal Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori dovrà dare, a maggioranza calcolata per teste, parere obbligatorio, ma non vincolante, in merito alla proposta di estinzione della Fondazione ed alla conseguente devoluzione del patrimonio, nonché in merito alle modificazioni dello statuto della Fondazione che implichino cambiamenti delle finalità istituzionali, modifiche dell’area geografica di intervento e/o modifiche delle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione.
All’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori il Consiglio di Amministrazione illustra la bozza di bilancio preventivo della Fondazione al fine di recepire eventualmente suggerimenti e proposte di modifica ed integrazione, nonché le linee guida della Fondazione, il loro aggiornamento annuale e pluriennale al fine di trarne indicazioni ed osservazioni che possono essere recepite dal Consiglio di Amministrazione, qualora ritenuto opportuno, anche mediante appositi provvedimenti di variazione ai documenti di programmazione sopra richiamati che indichino la copertura delle eventuali maggiori spese.
All’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori il Consiglio di Amministrazione illustra altresì la bozza di bilancio consuntivo della Fondazione, al fine di acquisirne il parere, nonché il bilancio sociale, della Fondazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed acquisisce indicazioni, pareri consultivi non vincolanti, proposte ed osservazioni in merito a questioni ed argomenti attinenti alla gestione delle attività della Fondazione, ai programmi ed agli obiettivi della stessa che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno sottoporre all’attenzione dell’Assemblea.
L’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori opera in base ad un regolamento interno approvato dalla stessa Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Art. 13 L’Assemblea dei Donatori
L’assemblea dei Donatori è composta fino ad un massimo di venti rappresentanti dei Donatori costituiti da persone fisiche o legali rappresentanti di persone giuridiche, diverse dai Fondatori e Sostenitori, che hanno maggiormente contribuito mediante le loro donazioni alla vita della Fondazione.
L’assemblea dei Donatori viene convocata almeno annualmente dal Consiglio di Amministrazione al fine di illustrare all’assemblea i contenuti del bilancio sociale della Fondazione predisposto, dal Consiglio di Amministrazione, nonché al fine di acquisire, qualora ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, indicazioni, pareri consultivi non vincolanti, proposte ed osservazioni in merito a questioni ed argomenti attinenti ai programmi ed agli obiettivi della Fondazione.
L’assemblea dei Donatori funziona secondo un regolamento interno approvato dalla stessa Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento interno indicherà, tra l’altro, le tipologie di donazione considerate al fine dell’individuazione dei rappresentanti dei Donatori ai sensi del presente articolo.
Art. 14 – Segretario Generale
Il Segretario Generale, istituito per ragioni operative e che non costituisce autonomo organo della Fondazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Egli collabora:
– alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
– all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo e di bilancio sociale
Il Segretario, inoltre, cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione. Partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con ruolo consultivo.
Art. 15 – L’Organo di controllo
L’Organo di controllo è monocratico ed è composto da un membro effettivo nominato dal Comitato Promotore o dal Comitato di Nomina di cui all’art. 7 tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Legali.
L’Organo di controllo deve controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità,
L’Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
L’Organo di controllo dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.
La carica sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.
Art 16 – Libri verbali
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e delle riunioni delle Assemblee dei Fondatori e Sostenitori e dei Donatori devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente della Fondazione e dal Segretario.
Art.17 – Bilancio
L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Comitato Esecutivo se nominato, ovvero il Presidente, entro il mese di marzo di ciascun anno dovrà approntare lo schema di bilancio consuntivo e lo schema di bilancio sociale, dell’esercizio precedente da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile
Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Comitato Esecutivo se nominato, ovvero il Presidente, dovrà approntare lo schema di bilancio preventivo per l’esercizio successivo da sottoporre entro il mese di gennaio all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Il bilancio consuntivo dovrà essere costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto della gestione, dalla nota integrativa corredata dal prospetto di movimentazione dei fondi, dalla relazione sulla gestione e dalla relazione dell’organo di controllo.
Art 18 – Utili della gestione
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili o avanzi di gestione nonché del patrimonio di cui all’art. 3 durante la vita della Fondazione, salve le ipotesi di destinazione o distribuzione ammesse dalla legge e quelle effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura
Art. 19 – Estinzione
In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altre O.N.L.U.S o a fini di pubblica utilità perseguiti dalla Fondazione di Venezia ovvero, su eventuale specifica disposizione dell’autorità di vigilanza di cui agli artt. 25 e 31 del codice civile e 5 del D.P.R. n. 361/2000, ad altra organizzazione non lucrativa in analogo settore preferibilmente nella circoscrizione del sandonatese o ad altri fini di pubblica utilità, sentito in ogni caso l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996, salva diversa destinazione disposta dalla legge.
Art. 20 – Norme residuali
Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s’intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni riconosciute, del D.P.R. n. 361/2000 in materia di procedure di riconoscimento delle persone giuridiche private e del D. Lgs. n. 460/1997 in materia di enti non commerciali e di O.N.L.U.S